Sez. 3, Ordinanza n. 7242 del 26/03/2010 (Rv. 612270 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Sottoscrizione - Della parte e del difensore - Mancanza - Conseguenze - Invalidità della rinuncia - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione é invalido e, quindi, inidoneo a produrre gli effetti suoi propri, ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, dovendo ritenersi che la formalità della duplice sottoscrizione sia prescritta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)