diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1844 del 21/05/1976 (Rv. 380633 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE - DELLA PARTE E DEL DIFENSORE - MANCANZA - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1976-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380633-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE - DELLA PARTE E DEL DIFENSORE - MANCANZA - INVALIDITA.*

L'atto di rinuncia al ricorso per Cassazione e invalido e, quindi, inidoneo a produrre gli effetti suoi propri, ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, dovendosi tale formalita, cioe la duplice sottoscrizione, ritenere prescritta ad substantiam. (V 2386/75, mass n 376248; (V 2958/74, mass n 371405; (V 246/72, mass n 356055).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)