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Sez. 5 - , Sentenza n. 4407 del 23/02/2018 (Rv. 647209 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Imposta di registro - Modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 ad opera della l. n. 205 del 2017 - Retroattività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647209-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema d'imposta di registro, l'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, che ha modificato l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, non esplica, in mancanza di espressa previsione, effetto retroattivo, in quanto è privo dei connotati della legge interpretativa, poiché, da un lato, introduce limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie in assenza non previsti e, da un altro, non sussisteva sulla portata della disposizione un contrasto giurisprudenziale, sicché la nuova disciplina trova applicazione soltanto per gli atti stipulati successivamente alla data in vigore della stessa, ovvero al 1° gennaio 2018.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)