Sez. 5 - , Sentenza n. 2007 del 26/01/2018 (Rv. 646924 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Modifica disposta dalla legge di stabilità del 2017 - Natura di interpretazione autentica - Esclusione - Fondamento e conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro, l'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, modificativo dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con effetto dal 1° gennaio 2018, non ha natura interpretativa, ma innovativa, in quanto introduce limiti all'attività di riqualificazione della fattispecie precedentemente non previsti: ne deriva che tale disposizione non ha efficacia retroattiva e, pertanto, gli atti antecedenti alla data della entrata in vigore della stessa continuano ad essere assoggettati all'imposta secondo la disciplina contemplata dal detto art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nella previgente formulazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)