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Sez. L, Sentenza n. 12690 del 29/08/2003 (Rv. 566403 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI | Termine concesso dal giudice per la notifica ex novo del ricorso o per la rinnovazione della notificazione - Inottemperanza all'ordinanza del giudice - Conseguenze - Omessa qualificazione espressa della natura perentoria delo termine - Irrilevanza - Termine per il deposito del ricorso notificato - Identità di presupposto - Conseguenze - Natura perentoria del termine - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566403-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI

Il principio secondo cui, nelle controversie di lavoro, il termine concesso dal giudice per la notifica "ex novo" del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)