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Sez. L, Sentenza n. 10295 del 17/10/1998 (Rv. 519804 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proposizione dell'appello ed impedimento delle decadenze - Deposito del ricorso - Sufficienza - Vizio o inesistenza della notificazione - Incidenza sull'impugnazione - Esclusione - Assegnazione di termine perentorio per la rinnovazione - Necessità - Conseguenze del mancato rispetto del termine - Cancellazione della causa dal ruolo e passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Stato
decisa il 1998-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519804-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza. In mancanza di tale notifica il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo di estingue (ex art. 291 cod. proc. civ.) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)