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Sez. 1, Sentenza n. 25652 del 04/12/2014 (Rv. 633530 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Comportamento contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda - Ipotesi autonoma dalle altre ipotesi di concorrenza sleale previste dall'art. 2598, nn. 1 e 2, cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Domanda attorea fondata su atti di imitazione servile - Condanna ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. - Violazione del divieto di extrapetizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633530-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE

In tema di concorrenza sleale, l'ipotesi prevista dall'art. 2598, n. 3, cod. civ. - consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda» - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Pertanto, se a fondamento della domanda sono allegati atti di imitazione servile, come tali integranti concorrenza sleale per la loro intrinseca idoneità a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente, non può il giudice sostituire alla "causa petendi" della domanda una "causa petendi" diversa sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dei fatti materiali, né porre i medesimi fatti, invocati dall'attore come atti di imitazione servile, a fondamento dell'accertamento della concorrenza sleale sotto il diverso profilo dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta, sulla quale soltanto si è validamente instaurato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)