diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6310 del 18/04/2003 (Rv. 562325 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Comportamento contrario alla correttezza professionale (art. 2598 n. 3 cod. civ.) - Idoneità a danneggiare l'altrui azienda - Ipotesi diversa e distinta dalle altre ipotesi di concorrenza sleale (art. 2598 nn. 1 e 2) - Conseguenze - Domanda attorea - Fondata su atti di imitazione servile (n. 1 dell'art. 2598) - Condanna ai sensi del n. 3 dell'art. 2598 - Divieto di extrapetizione - Violazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562325-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE

In tema di concorrenza sleale, l'ipotesi prevista dal n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. - consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo "non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda" - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Ne consegue che, se a fondamento della domanda sono allegati atti di imitazione servile, come tali integranti concorrenza sleale per la loro intrinseca idoneità a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente, non può il giudice sostituire alla "causa petendi" della domanda una "causa petendi" diversa sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dei fatti materiali, né porre i medesimi fatti, invocati dall'attore come atti di imitazione servile, a fondamento dell'accertamento della concorrenza sleale sotto il diverso profilo dell'art. 2598 n. 3, senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta, sulla quale soltanto si era validamente instaurato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)