Sez. 1, Sentenza n. 1903 del 09/03/1985 (Rv. 439818 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - CESSIONE IN PROPRIETÀ - ART. 27 LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513, INTEGRATO DALL'ART. 52 LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAL D.P.R. 17 GENNAIO 1959 N. 2 E DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - DOMANDE PRESENTATE IN BASE ALLA DISCIPLINA ANTERIORE - INAPPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA - CONDIZIONI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - CESSIONE IN PROPRIETÀ - ART. 27 LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513, INTEGRATO DALL'ART. 52 LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAL D.P.R. 17 GENNAIO 1959 N. 2 E DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - DOMANDE PRESENTATE IN BASE ALLA DISCIPLINA ANTERIORE - INAPPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA - CONDIZIONI.*
In tema di cessione in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi economici e popolari costruiti in regime di edilizia sovvenzionata, l'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, ha abrogato espressamente, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge medesima, la precedente disciplina sancita dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e dalla legge 14 febbraio 1963 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da tutte le Disposizioni che, comunque, disciplinavano il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica residenziale in locazione semplice, ed ha disposto, con norma transitoria, che le domande di riscatto presentate dall'interessato nella vigenza della disciplina anteriore, ma non ancora accettate dall'ente proprietario o gestore, se confermate entro un certo termine, devono essere esaminate ed accolte, ricorrendone i presupposti, sulla base della previgente disciplina, salvo per quanto concerne la fissazione del prezzo del riscatto, per il quale si applicano le nuove Disposizioni del successivo art. 28. Da tanto consegue che l'applicazione integrale della vecchia disciplina - anche per quanto riguarda la Determinazione del prezzo di cessione - postula che all'entrata in vigore della norma abrogatrice si sia già costituito inter partes un nuovo rapporto obbligatorio avente ad oggetto il trasferimento in proprietà dell'alloggio per effetto della formale accettazione della domanda e della comunicazione del prezzo. (V 835/82, mass n 418658; (V 3062/81, mass n 413627; (V C. C. cost., sent 122/80).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)