Sez. 2, Sentenza n. 2899 del 16/06/1989 (Rv. 463112 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - EDILIZIA SOVVENZIONATA - LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - ABROGAZIONE - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - EDILIZIA SOVVENZIONATA - LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - ABROGAZIONE - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
In tema di cessione in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi economici e popolari costruiti in regime di edilizia sovvenzionata, la persistente applicazione - anche per quanto riguarda il prezzo di cessione - della legge 14 febbraio 1963 n. 60, dopo la sua abrogazione avvenuta ad opera dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, postula che, prima della data di entrata in vigore della norma abrogatrice, vi sia stata la formale accettazione della domanda di cessione e la comunicazione del prezzo. Al fine indicato, pertanto, non è sufficiente che la domanda sia stata trattenuta dall'istituto e non respinta al mittente o rigettata con provvedimento formale e neppure il fatto che l'istituto abbia esaminato la domanda mettendola in istruttoria senza rilevare ragioni preclusive all'accoglimento della medesima. (V 4855/88, mass n 459679; (V 1903/85, mass n 439818; (V 2263/84, mass n 434312).*
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)