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Sez. 5, Sentenza n. 4124 del 23/06/1998 Cc. (dep. 05/10/1998) Rv. 211508 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Sospensione della pena - Applicabilità ex officio in mancanza di accordo processuale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211508-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalle parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell'accordo che non le contempla.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)