Sez. 1, Sentenza n. 1982 del 08/07/1974 (Rv. 370223 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DELLA CURATELA - RECLAMO - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DELLA CURATELA - RECLAMO - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Il decreto con cui il giudice delegato liquida il compenso al difensore della curatela fallimentare non e impugnabile col reclamo di cui all'art 26 legge fallimentare, perche, in materia di controversie su diritti soggettivi, tale mezzo di impugnazione puo essere proposto solo nei casi previsti dalla legge. (la SC nel pervenire al principio enunciato, ha anche affermato che, avverso l'anzidetto decreto di liquidazione del giudice delegato possono, in ipotesi supporsi come astrattamente legittimi il mezzo d'impugnazione previsto dagli artt 29 e 30 della legge professionale, l'opposizione a decreto ingiuntivo e un giudizio con rito ordinario e con le ordinarie norme di Competenza). (V 175'70, mass n 344958; contra 2103'70, mass n 348218).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)