Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 22/10/1970 (Rv. 348218 - 01)
FALLIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSI AD AVVOCATI OD ALTRI INCARICATI PER L'OPERA NELL'INTERESSE DEL FALLIMENTO - PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - CONTENUTO DECISORIO - COMPENSO LIQUIDATO ALL'AUSILIARIO CONTABILE DEL CURATORE - DECRETO DEL TRIBUNALE IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSI AD AVVOCATI OD ALTRI INCARICATI PER L'OPERA NELL'INTERESSE DEL FALLIMENTO - PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - CONTENUTO DECISORIO - COMPENSO LIQUIDATO ALL'AUSILIARIO CONTABILE DEL CURATORE - DECRETO DEL TRIBUNALE IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Il provvedimento, con il quale il giudice delegato o il tribunale liquida, a norma dell'art 25 della legge fallimentare, i compensi dovuti agli avvocati od a qualsiasi altro incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento, ha natura giurisdizionale e contenuto decisorio. Pertanto il decreto camerale del tribunale, emanato in Sede di reclamo contro il provvedimento del giudice delegato, che abbia liquidato il compenso ad un commercialista per l'opera prestata, nella qualita di 'coadiutore contabilè del curatore fallimentare e impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)