Sez. 1, Sentenza n. 175 del 28/01/1970 (Rv. 344958 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI SOGGETTIVI - MEZZI D'IMPUGNAZIONE - MEZZI ORDINARI - RECLAMO AL TRIBUNALE - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - CONSUMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPORRE OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI SOGGETTIVI - MEZZI D'IMPUGNAZIONE - MEZZI ORDINARI - RECLAMO AL TRIBUNALE - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - CONSUMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPORRE OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
I provvedimenti emanati dal giudice delegato al fallimento in materia di diritti soggettivi sono impugnabili soltanto nelle forme ordinarie e non anche con il ricorso al tribunale previsto dall'art 26 della legge fallimentare, stante l'assoluta inidoneita di questo rimedio ad assicurare un'adeguata tutela giurisdizionale a tali diritti. Pertanto, ove l'interessato si avvalga erroneamente di questo mezzo di tutela, l'esperimento di esso, in quanto privo di valore giuridico, non consuma la possibilita di impugnare il provvedimento con la Forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo le norme di diritto comune. (nella specie, trattavasi di decreto emesso dal giudice delegato in tema di liquidazione degli onorari spettanti ad un avvocato per l'opera svolta in favore del fallimento). (V 523-69, massima n 338661 2876-68, massima n 335583, 335584, 335585 2176-66, massima n 324249 e 324250 Corte cost 118-63).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)