Sez. L, Sentenza n. 18610 del 28/08/2006 (Rv. 592265 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Azione di regresso dell'Inail - Eccezione di decadenza ex art. 112 del d.P.R. n.1124 del 1965 - Proponibilità nei termini di cui all'art. 416 cod.pro.civ - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
Nei rapporti con gli enti pubblici occorre distinguere tra indisponibilità del diritto da parte dell'amministrazione e disponibilità da parte del privato: la decadenza dell'amministrazione dall'esercizio di un potere nei confronti del privato, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre la decadenza del privato dall'esercizio di un potere nei confronti dell'amministrazione, in quanto stabilita in favore di quest'ultima, ed attinente a situazioni da questa non disponibili, è rilevabile anche d'ufficio. Lo stesso principio, stante la "eadem ratio" dell'interesse tutelato, va applicato alla decadenza ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, stabilita a carico dell'INAIL e in favore del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, il quale ha la disponibilità dell'eccezione e la deve proporre nei termini di cui all'art. 416 cod.pro.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)