Sez. L, Sentenza n. 5576 del 13/04/2001 (Rv. 545932 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Funzionari ANAS del ruolo ad esaurimento - Diritto al proseguimento del rapporto per un biennio ex art. 16 D.Lgs. n. 503 del 1992 - Successiva privatizzazione dei rapporti di lavoro - Contrattazione collettiva prevedente l'estinzione automatica del rapporto al compimento del sessantacinquesino anno - Non operatività per gli esercenti l'opzione - Legittimità dell'automaticità del collocamento a riposo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Per i funzionari del ruolo ad esaurimento dell'ANAS il diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario. Nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione non è operante la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro del dipendente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, tanto più che nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata tale clausola è nulla per contrarietà a norme imperative, occorrendo sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, dal quale il datore di lavoro non può essere esonerato in caso di cessazione dal servizio del lavoratore per raggiunti limiti di età.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)