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Sez. L, Sentenza n. 1297 del 24/01/2006 (Rv. 587036 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Diritto al proseguimento del rapporto ex art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992 - Oneri relativi - Invio di comunicazione al datore di lavoro prima del raggiungimento dell'età massima prevista.
Stato
decisa il 2006-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587036-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO

In tema di collocamento a riposo d'ufficio al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 prevede il diritto potestativo del pubblico dipendente di essere trattenuto in servizio per un biennio oltre l'età normalmente prevista per il collocamento a riposo, che può essere esercitato dall'interessato in ogni tempo antecedente alla risoluzione automatica del rapporto per il compimento dell'età massima di servizio, assolvendo il solo onere del preventivo invio della comunicazione dell'opzione al datore di lavoro, che impedisce l'estinzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)