Sez. 1, Sentenza n. 18314 del 23/02/2011 Ud. (dep. 10/05/2011) Rv. 250257 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Vizio parziale di mente - Applicabilità in luogo dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia - Sussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 229 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)