Sez. 3, Sentenza n. 14260 del 28/01/2016 Ud. (dep. 08/04/2016) Rv. 266347 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Vizio parziale di mente - Applicabilità in luogo dell'assegnazione ad una casa di cura o di custodia - Sussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 229 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)