Sez. 1, Sentenza n. 15818 del 01/04/2009 Ud. (dep. 15/04/2009) Rv. 243735 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Applicata in sostituzione del ricovero in una casa di cura e di custodia - Durata minima - Un anno.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
La misura di sicurezza della libertà vigilata non può avere durata inferiore ad un anno anche quando sia irrogata, ai sensi dell'art. 219 comma terzo cod. pen., in sostituzione del ricovero in una casa di cura e di custodia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)