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Sez. 1, Sentenza n. 2475 del 11/09/1974 (Rv. 370899 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - TEMPO - DETERMINAZIONE LEGALE - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370899-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - TEMPO - DETERMINAZIONE LEGALE - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA.*

Nell'art 67 del RD 16 marzo 1942, n 267, e stato adottato il sistema della Determinazione legale del tempo al quale risale lo stato d'insolvenza, fissandosi per ciascuna categoria di Atti il relativo periodo, per cui tale stato si presume senza alcun Onere probatorio per il curatore e con esclusione della prova contraria, entro il periodo di tempo prefissato. (Conf 1450'72, mass n 358090).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)