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Sez. 1, Sentenza n. 4426 del 23/11/1976 (Rv. 383144 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI A GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - NECESSITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1976-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383144-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI A GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - NECESSITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La legge fallimentare, accogliendo ai fini dell'Azione revocatoria il sistema della Determinazione legale dello stato di insolvenza, ha fissato nell'art 67, per ciascuna categoria di Atti ivi prevista, il tempo al quale risale l'insolvenza, la quale, nei periodi temporali cosi definiti (un anno o due anni) deve percio ritenersi presunta iuris e de iure in seguito alla dichiarazione di fallimento. Pertanto, nel giudizio di revoca il tema dell'indagine non comprende la sussistenza dello stato di insolvenza, ma e circoscritto, invece, alla conoscenza o meno dello stato di insolvenza da parte del terzo al momento dell'atto revocando, ed in relazione a questa diversa dimensione e finalita dell'accertamento va apprezzata l'efficacia probatoria degli elementi acquisiti, i quali sono rilevanti non per la loro idoneita a dimostrare o ad escludere il fatto soggettivo dell'insolvenza (che e materia del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento), bensi, sul piano della conoscibilita della stessa, quali fattori che consentano o rendano impossibile a un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza di percepire lo stato di dissesto: ne la totale Mancanza di indici rivelatori dell'insolvenza equivale, sotto il profilo concettuale e giuridico, ad assenza della stessa, poiche essa puo sussistere e tuttavia non essere esteriormente avvertibile. (Conf 2370/75, mass n 376222; (Conf 2475/74, mass n 370899; (Conf 1450/72, mass n 358090; (Conf 198/72, mass n 355994; (contra 3397/73, mass n 367351).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)