Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 28/07/1993 (Rv. 483350 - 01)
Mediazione - Provvigione | Accordo di massima sul prezzo della compravendita - Impegno delle parti alla conclusione del contratto - Esclusione - Puntualizzazione dell'accordo in un atto scritto - Irrilevanza - Diritto del mediatore alla provvigione - Insussistenza.
Mediazione - Provvigione
Il semplice accordo di massima sul prezzo della compravendita, ancorché puntualizzato in un atto scritto allo scopo di documentare l'intesa raggiunta sullo specifico punto del contratto che le parti si ripromettono di concludere quando vi sarà l'accordo sugli altri punti, non impegna le parti alla conclusione del contratto, e non è, perciò, sufficiente per attribuire al mediatore il diritto alla provvigione che, per l'art. 1755 cod. civ., dipende dalla effettiva conclusione dell'affare, per effetto dell'intervento di questo, e presuppone, quindi, un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto ad agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)