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Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 14/07/2004 (Rv. 574568 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Condizioni - Contratto preliminare - Stipulazione - Sufficienza - Puntuazione - Distinzione - Accertamento relativo del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574568-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

In tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l'esecuzione del contratto, con la conseguenza che mentre un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, idoneo, per l'effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, non così avviene per la puntuazione. L'accertamento relativo alla natura dell'accordo stipulato, che si traduce nella interpretazione della volontà negoziale delle parti secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., implica un apprezzamento demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'avvenuta conclusione dell'affare in una proposta d'acquisto, accettata dalla controparte, contenente l'indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento, della data di stipula del definitivo e della consegna dell'immobile all'acquirente, ancorché l'accordo stabilisse la data della stipula del "contratto preliminare" davanti al notaio, previsione ritenuta mirante soltanto a riprodurre in forma più sicura un preliminare già concluso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)