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Sez. 3, Sentenza n. 1385 del 15/05/1974 (Rv. 369466 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - EFFICACIA PROBATORIA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369466-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - EFFICACIA PROBATORIA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*

In linea generale, la fattura fa prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del contratto, fra essi compresa la persona dell'acquirente, quale risulta in essa indicata; ma tale efficacia probatoria va riconosciuta alla fattura solo quando essa risulti accettata. (V 1823'69, mass n 340925; 4042'68, mass n 337660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)