Sez. 3, Sentenza n. 1385 del 15/05/1974 (Rv. 369466 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - EFFICACIA PROBATORIA - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
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In linea generale, la fattura fa prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del contratto, fra essi compresa la persona dell'acquirente, quale risulta in essa indicata; ma tale efficacia probatoria va riconosciuta alla fattura solo quando essa risulti accettata. (V 1823'69, mass n 340925; 4042'68, mass n 337660).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)