Sez. 1, Sentenza n. 46931 del 17/11/2004 Cc. (dep. 02/12/2004) Rv. 231449 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - esecuzione - IN GENERE | Divieto di aggravamento della pena stabilita dal giudice straniero - Rinuncia dello Stato della condanna all'esecuzione della pena a condizione che l'interessato sia espulso o estradato - Equivalenza ad un provvedimento di liberazione condizionale - Esclusione - Diritto dell'interessato ad ottenere analogo provvedimento con riguardo all'esecuzione nel territorio nazionale - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - esecuzione - IN GENERE
In tema di esecuzione in Italia di sentenze penali straniere, l'eventuale rinuncia dello Stato della condanna, secondo il proprio ordinamento interno, ad eseguire la pena inflitta a condizione che l'interessato venga espulso o estradato non costituisce, agli effetti del quarto comma dell'art. 735 cod. proc. pen., provvedimento di liberazione sotto condizione, e non implica dunque per l'interessato, una volta iniziata l'esecuzione della pena in Italia, il diritto ad un provvedimento di liberazione condizionale. (Fattispecie nella quale l'A.G. tedesca, in applicazione della propria legge nazionale, aveva rinunciato all'esecuzione della pena inflitta a condizione che l'interessato venisse espulso, estradato, rimpatriato e respinto nel Paese di provenienza. L'interessato, dopo aver chiesto ed ottenuto il trasferimento in Italia secondo la relativa Convenzione di Strasburgo, aveva sollecitato l'applicazione della liberazione condizionale. La Corte ha escluso il fondamento della domanda, anche considerando che l'A.G. tedesca aveva espressamente riservato un provvedimento sull'analoga richiesta per il caso non si verificassero le condizioni cui aveva subordinato la rinuncia all'esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 738, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)