Sez. 1, Sentenza n. 11425 del 11/02/2004 Cc. (dep. 10/03/2004) Rv. 227821 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - IN GENERE | Divieto di aggravamento della pena stabilita nell'ordinamento straniero - Benefici già acquisiti durante l'esecuzione all'estero - Operatività nell'ordinamento italiano - Sussistenza - Fattispecie in tema di applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall'art. 738 cod. proc. pen., per cui l'esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, prescritto dall'art. 735, comma terzo cod. proc. pen. e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, di guisa che, al fine di stabilire l'esatta posizione giuridica esecutiva del condannato e i benefici già maturati secondo l'ordinamento straniero, occorre far riferimento al momento del trasferimento in Italia per l'espiazione della pena (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte di appello aveva respinto in virtù dell'art. 738 cod. proc. pen. l'istanza del condannato trasferito in Italia per l'espiazione della pena in applicazione della Convenzione di Strasburgo, con la quale intendeva far dichiarare il beneficio della riduzione della pena acquisito durante l'esecuzione all'estero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 735, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 738, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 738, Tratt. Internaz. 21/03/1983 num. 10, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST., Legge 03/07/1989 num. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)