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Sez. 1, Sentenza n. 3876 del 03/06/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205344 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Deliberazione - Determinazione della pena | Liberazione condizionale concessa all'estero - Sostituzione con la liberazione condizionale di cui all'art. 176 cod. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205344-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Deliberazione - Determinazione della pena

Per il giudice italiano è atto dovuto la sostituzione della liberazione condizionale accordata al condannato all'estero con la misura prevista dall'art. 176 cod. pen., in quanto l'art. 735, comma quarto, seconda parte, cod. proc. pen., nel prevedere tale sostituzione, non pone come condizione né che il beneficio applicato all'estero sia stato concesso da un'autorità giurisdizionale, né la piena equivalenza o assimilabilità dell'istituto straniero a quello nazionale, sottraendo, così, al giudice nazionale ogni potere di apprezzamento discrezionale. (Fattispecie relativa a liberazione condizionale concessa dall'autorità elvetica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)