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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17418 del 19/08/2011 (Rv. 619112 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Illecito disciplinare - Comportamento tenuto nello svolgimento di attività diversa da quella professionale - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619112-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di esercente la professione sanitaria, possono integrare gli estremi dell'illecito disciplinare anche i comportamenti tenuti dall'iscritto all'ordine nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della professione, quante volte tali comportamenti siano suscettibili di pregiudicare il decoro della professione stessa. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare avviato nei confronti di medico al quale era stata applicata, con sentenza di "patteggiamento", una pena per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)