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Sez. 3, Sentenza n. 13004 del 31/05/2006 (Rv. 590708 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Procedimenti disciplinari - Abusi e mancanze nell'esercizio della professione - Potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine - Esercizio nei confronti degli iscritti con "status" di pubblici dipendenti - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590708-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'Ordine nei confronti del professionista, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, non si riferisce solo alla professione espletata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, con la conseguenza che, nei confronti degli iscritti che siano pubblici dipendenti, detto potere può essere legittimamente esercitato anche con riguardo a violazioni di norme deontologiche inerenti l'esercizio di attività legata allo "status" del professionista e svolta nell'ambito del rapporto di lavoro (In forza di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine professionale, che aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un medico dirigente di un reparto di cardiologia, per aver richiesto e ottenuto una somma di danaro per la prestazione in ospedale e per aver dirottato pazienti presso il suo studio privato).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)