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Sez. 2 - , Sentenza n. 16045 del 28/07/2020 (Rv. 658288 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Esercenti professioni sanitarie impiegati in una pubblica amministrazione – Iscrizione all'albo professionale - Ammissibilità - Conseguenze - Soggezione al potere disciplinare dell'Ordine di appartenenza - Sussistenza – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658288-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA

I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo e, come tali, sono soggetti al potere disciplinare dell'Ordine di appartenenza, limitatamente ai casi in cui si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, dovendosi, peraltro, considerare illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dagli iscritti anche se nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della libera professione (fatti cd. extrafunzionali), quante volte il comportamento sia suscettibile di essere considerato di pregiudizio per il decoro della stessa, fermo restando che l'organo disciplinare non può sindacare gli atti che siano invece riconducibili all'attività amministrativa dell'ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Commissione Centrale Esercenti Professione Sanitaria, nella parte in cui questa non aveva rilevato che l'Ordine dei medici aveva agito in carenza di potere, per avere sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato un proprio iscritto in relazione ad atti - consistenti nella predisposizione di protocolli sull'impiego del personale infermieristico di una A.S.L.- compiuti da quest'ultimo nell'esercizio non già della professione di medico, ma di una funzione pubblica).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST., Costituzione art. 121, Costituzione art. 123, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 art. 1, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 art. 3, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)