Sez. 1, Sentenza n. 6372 del 16/12/1985 (Rv. 443460 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - ART. 3, N. 2, LETT. B), LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898 - RILEVANZA AUTONOMA ED INDIPENDENTE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - ART. 3, N. 2, LETT. B), LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898 - RILEVANZA AUTONOMA ED INDIPENDENTE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE - CONSEGUENZE.*
Al fine della proponibilità della domanda di divorzio, a norma dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, acquistano Rilevanza autonoma ed indipendente ciascuna delle situazioni contemplate da detta norma, e cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, la separazione consensuale omologata e la separazione di fatto (iniziata da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge). Pertanto, qualora la domanda di divorzio venga introdotta sulla base di separazione consensuale omologata, e sia rispettato il termine dilatorio all'uopo fissato, la circostanza che sia pendente, su iniziativa del coniuge convenuto nel giudizio di divorzio, un procedimento rivolto a conseguire il mutamento del titolo della separazione, con pronuncia di addebitabilità, non può essere invocata né per paralizzare detta domanda di divorzio, sotto il profilo della maggiore entità del termine dilatorio contemplato nel caso di separazione giudiziale con addebito, a carico dell'attore in divorzio, né per conseguire la sospensione del processo di divorzio, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., difettando il requisito della pregiudizialità dell'una rispetto all'altra controversia. (V 3946/83, mass n 428874).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)