Sez. L, Sentenza n. 13077 del 05/12/1991 (Rv. 474904 - 01)
Lavoro - lavoro subordinato - Contratto collettivo - Prova | Produzione fino alla discussione - Ammissibilità - Omissione - Conseguenza.
Lavoro - lavoro subordinato - Contratto collettivo - Prova
La produzione dei contratti collettivi post - corporativi dei quali il lavoratore chieda l'applicazione può avvenire non solo con l'atto introduttivo del giudizio da questi promosso, ma, trattandosi di documenti e, quindi, di prove precostituite, anche all'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione stessa; e la sua totale omissione non determina l'inammissibilità del ricorso, né può, di per sè, giustificare il rigetto della domanda, ove la controparte ne abbia contestato non l'esistenza o il contenuto, ma l'applicabilità al rapporto dedotto in lite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)