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Sez. L, Sentenza n. 6932 del 26/05/2000 (Rv. 536938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA | Procedimento di primo grado - Produzione del contratto fino alla discussione - Ammissibilità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA

La produzione dei contratti collettivi post-corporativi dei quali il lavoratore chieda l'applicazione può avvenire non solo con l'atto introduttivo del giudizio da questi promosso ma - trattandosi di documenti e quindi di prove precostituite - anche all'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione stessa; d'altra parte, la totale omissione della suddetta produzione non può, di per sè, giustificare il rigetto della domanda ove la controparte ne abbia contestato non l'esistenza o il contenuto, ma l'applicabilità al rapporto dedotto in lite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)