Sez. L, Sentenza n. 8020 del 02/09/1996 (Rv. 499439 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Mezzi di prova - Omessa indicazione nell'atto introduttivo - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Deduzione successiva dei mezzi di prova - Divieto - Limiti - Omessa produzione dei contratti collettivi post corporativi - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi determina non già l'inammissibilità del ricorso, bensì l'impossibilità di proporre in seguito i mezzi di prova non indicati, dei quali quindi il ricorrente non può più giovarsi, salvo che essi vengano ammessi dal giudice in considerazione della loro rilevanza e ferma restando l'eventualità che la domanda sia accolta alla stregua di ogni altra prova acquisita d'ufficio o altrimenti formatasi nel corso del procedimento. Per quanto concerne i contratti collettivi post corporativi dei quali il lavoratore chiede l'applicazione, la loro produzione può avvenire, trattandosi di documenti e, quindi, di prove precostituite, anche all'udienza fissata per la discussione, finché quest'ultima non sia iniziata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)