diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5027 del 20/05/1998 (Rv. 515596 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione del debitore cambiario di aver effettuato il pagamento - Deduzione del giratario di riferibilità del pagamento a debito diverso al fine di ottenere il rigetto dell'eccezione del debitore - Eccezione non preclusa in appello.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515596-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Costituisce eccezione e non domanda, sottraendosi al regime dei "nova" in appello, la deduzione del giratario della cambiale che il pagamento, eccepito dal debitore, si riferisce ad un diverso credito del girante, ove miri al semplice rigetto dell'eccezione di pagamento, senza alcuna pretesa di giudicato (In un caso di applicazione dell'art. 345 nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)