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Sez. 2, Sentenza n. 712 del 26/01/1998 (Rv. 511917 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proprie o riconvenzionali - Libera deducibilità fino alla precisazione delle conclusioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511917-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Per il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353), la deducibilità in appello di nuove eccezioni, proprie o riconvenzionali, non trova alcun limite se non nella precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum". (Fattispecie riguardante l'eccezione di prescrizione per non uso ventennale della servitù).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)