Sez. 2, Sentenza n. 712 del 26/01/1998 (Rv. 511917 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proprie o riconvenzionali - Libera deducibilità fino alla precisazione delle conclusioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Per il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353), la deducibilità in appello di nuove eccezioni, proprie o riconvenzionali, non trova alcun limite se non nella precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum". (Fattispecie riguardante l'eccezione di prescrizione per non uso ventennale della servitù).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)