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Sez. U, Sentenza n. 10070 del 09/05/2011 (Rv. 616958 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Denuncia da parte di altro avvocato - Giudizio disciplinare conseguente - Archiviazione da parte del Consiglio dell'Ordine - Impugnazione avanti al Consiglio Nazionale Forense - Legittimazione del denunciante - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616958-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l'art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense - introduttivo di una fase giurisdizionale - le decisioni in materia dei Consigli dell'ordine locale (nella specie una delibera di archiviazione), "l'interessato" - con ciò chiaramente facendo riferimento al solo professionista sottoposto a procedimento disciplinare - ed il P.M. presso la Corte d'appello; ne consegue che anche l'eventuale avvocato denunciante, il quale assuma di essere stato leso da un comportamento poco corretto tenuto nei suoi confronti dall'avvocato denunciato, non è legittimato al predetto ricorso, perchè privo della qualità di parte nel procedimento disciplinare, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Nell'affermare detto principio, confermando il provvedimento impugnato, ma correggendone la motivazione, le S.U. hanno rilevato che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso davanti ad esso promosso dall'avvocato denunciante, per difetto di legittimazione all'impugnazione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in via pregiudiziale, anche in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)