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Sez. 1, Sentenza n. 7770 del 20/08/1997 (Rv. 506891 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa familiare - Al coniuge convivente con figli maggiorenni privi di redditi propri - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506891-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In materia di separazione personale tra coniugi, può essere disposta l'assegnazione della casa familiare anche in favore del coniuge con il quale conviva la prole maggiorenne (e tuttavia priva, senza sua colpa, di redditi propri), ove sussistano anche in tal caso, con riguardo a detta prole, esigenze di tutela dell'ambiente domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola e si esprime la vita della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)