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Sez. 1, Sentenza n. 3251 del 21/03/1995 (Rv. 491296 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Figli maggiorenni - Convivenza con il genitore non proprietario della casa - Assegnazione a quest'ultimo della casa familiare - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491296-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, l'art. 155, quarto comma, cod. civ. - nel testo introdotto dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975 n. 151 - secondo cui l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario dei figli minori, anche nel caso in cui la proprietà sia dell'altro coniuge, non esclude che analogo sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto, in applicazione estensiva di quanto al riguardo previsto, con riferimento al divorzio, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche nel caso in cui non vi sia luogo alla detta pronuncia di affidamento, per essere i figli maggiorenni, quando specifiche circostanze sorreggano l'adozione di una tale decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)