Sez. 1, Sentenza n. 652 del 29/01/1996 (Rv. 495600 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa familiare - Affidamento dei figli minori o convivenza dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti - Necessità -.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
La norma di cui al quarto comma dell'art. 155 cod. civ. - secondo la quale l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile al coniuge cui vengono affidati i figli - ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne (o anche di quella maggiorenne convivente, se ancora priva, non per sua colpa, di redditi propri), per cui non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge che non sia affidatario o convivente con i figli; né l'abitazione nella casa familiare può essere assegnata al coniuge che abbia diritto al mantenimento ai sensi dell'art. 156 cod. civ., poiché tale disposizione non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma specifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)