Sez. 5 - , Ordinanza n. 5565 del 26/02/2019 (Rv. 652788 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Dichiarazioni presentate nell'anno 2002 - Liquidazione - Cartella di pagamento - Notifica - Termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 5-bis, lett. b), del d.l. n. 106 del 2005 - Applicazione retroattiva relativa a tutti i crediti tributari - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione, il termine di decadenza per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2001, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, è quello dettato dalla disciplina generale, riguardante tutti i crediti tributari, introdotta dall'art. 1, comma 5-bis, lett. b), del d.l. n. 106 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005, avente efficacia retroattiva, la cui "ratio" è quella di assicurare un equo contemperamento tra le esigenze di certezza del gettito fiscale e dei rapporti tributari.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 lett. B, Legge 31/07/2005 num. 156, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57, Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)