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Sez. 5, Sentenza n. 24767 del 04/12/2015 (Rv. 638127 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | IVA liquidata in base alla dichiarazione - Notifica dell'avviso di accertamento e rettifica - Termine di decadenza per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638127-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI

In tema di riscossione dell'Iva, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in quanto il termine di cui all'art. 1, comma 5 bis, lett. c, della l. n. 156 del 2005 deve essere ragguagliato a quello previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento, prevede quello del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)