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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8321 del 04/04/2018 (Rv. 647689 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Notifica delle cartelle di pagamento - Termine di decadenza per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647689-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di riscossione dell'IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in quanto trova applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, introdotti dalla l. di conv. n. 156 del 2005, anche al fine di conseguire la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)