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Sez. 3, Sentenza n. 880 del 26/03/1971 (Rv. 350773 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - DOMANDA DI RISCATTO DEL FONDO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - RICONVENZIONALE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DEL FONDO DI DINIEGO DELLA PROROGA PER INSUSSISTENZA DELLA QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO NEL CONDUTTORE RISCATTANTE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE SU ENTRAMBE LE DOMANDE - ESCLUSIONE - PREGIUDIZIALITA DELLA SECONDA RISPETTO ALLA PRIMA - ESCLUSIONE - MERA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - OPPORTUNITA.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350773-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - DOMANDA DI RISCATTO DEL FONDO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - RICONVENZIONALE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DEL FONDO DI DINIEGO DELLA PROROGA PER INSUSSISTENZA DELLA QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO NEL CONDUTTORE RISCATTANTE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE SU ENTRAMBE LE DOMANDE - ESCLUSIONE - PREGIUDIZIALITA DELLA SECONDA RISPETTO ALLA PRIMA - ESCLUSIONE - MERA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - OPPORTUNITA.*

Allorquando, proposta dinanzi al giudice ordinario una domanda di riscatto del fondo ex art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 da parte del conduttorè coltivatore diretto, dalla convenuta acquirente del fondo sia formulata una domanda riconvenzionale di rilascio del fondo in affitto per l'insussistenza della proroga legale a causa della mancante qualita di coltivatore diretto del conduttore, non sussiste à termini degli artt 34 e 36 cod proc civ una Competenza della Sezione specializzata agraria a conoscere dell'intera controversia. Infatti tra la causa principale per il riscatto del fondo, spettante alla Competenza dell'adito giudice ordinario, e quella riconvenzionale di opposizione alla proroga legale dell'affitto del fondo, spettante alla cognizione della Sezione specializzata agraria, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialita giacche nella causa principale l'accertamento della qualifica di coltivatore diretto involge una indagine solo incidentale rispetto all'oggetto principale del giudizio e puo essere effettuato incidenter tantum e giacche e da escludersi che la nozione di coltivatore diretto sia stata recepita uniformemente nella legislazione, essendo stata per contro intesa con maggiore o minore intensita in rapporto agli interessi che le singole leggi sono dirette a tutelare, per cui manca una unica situazione giuridica da cui traggono fondamento le reciproche pretese delle parti. In conseguenza, venuto meno il presupposto, questione pregiudiziale da decidersi con effetto di giudicato, per lo spostamento della Competenza, ai sensi dell'art 36 cod proc civ in relazione all'art 34 stesso codice, a favore della Sezione specializzata agraria, le due cause devono avere autonoma trattazione dinanzi ai giudici rispettivamente competenti ed il criterio dell'opportunita puo soltanto suggerire la sospensione della causa principale in attesa della definizione della riconvenzionale. (V 2599'69, mass n 342197).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)