Sez. 2, Sentenza n. 5963 del 01/07/1996 (Rv. 498343 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Obbligo del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a titolo di prezzo - Debito di valuta - Configurabilità - Insensibilità alla svalutazione monetaria - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
L'obbligazione del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a titolo di prezzo in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento costituisce debito di valuta, avendo per oggetto l'originaria prestazione pecuniaria, insensibile come tale al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore chieda il risarcimento dei danni sofferti a causa della perdita del potere di acquisto della somma dovutagli, eccedenti quelli ristorati con gli interessi compensativi e fornisca la prova del suo assunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)