Sez. L, Sentenza n. 20241 del 13/10/2004 (Rv. 577692 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Presupposti - Requisito reddituale - Criteri di valutazione - Indennità ricevuta dal pescatore per cosiddetto fermo biologico - Computabilità - Fattispecie relativa alle modalità di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
In ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata, salva diversa previsione di legge, ogni disponibilità attuale di mezzi economici, ivi compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata. Ne consegue che, anche nel caso di assegno per il nucleo familiare, il cui essenziale presupposto è costituito da uno stato di bisogno attuale derivante dalla presenza di familiari a carico, e che, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito in legge 13 marzo 1988 n. 153), compete in misura differenziata in rapporto al reddito del nucleo familiare, occorre far riferimento a tutto quanto percepito dal lavoratore a causa del rapporto di lavoro e quindi anche all'indennità ricevuta dal pescatore per cosiddetto fermo biologico ossia per forzata inattività intesa a favorire la riproduzione ittica. (Principio affermato con riferimento a controversia relativa alle modalità di calcolo dei contributi previdenziali dovuti da società cooperativa, risultanti dalla determinazione della misura del reddito dei lavoratori e secondo un rapporto inversamente proporzionale con gli assegni familiari)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/03/1988 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)