Sez. L, Sentenza n. 12886 del 19/12/1997 (Rv. 511067 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Presupposto - Stato di bisogno derivante dalla presenza di familiari a carico - Accertamento - Criteri - Redditi assoggettabili all'IRPEF ricevuti nell'anno precedente - Rilevanza - Arretrati soggetti a tassazione separata - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
In ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata, salva diversa previsione di legge, ogni disponibilità attuale di mezzi economici, ivi compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata. Ne consegue che, anche nel caso di assegno per il nucleo familiare, il cui essenziale presupposto è costituito da uno stato di bisogno attuale derivante dalla presenza di familiari a carico, e che, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n.69 (convertito in legge 13 marzo 1988 n. 153) compete in misura differenziata in rapporto al reddito del nucleo familiare, occorre far riferimento al complesso dei redditi assoggettabili all'IRPEF, comunque percepiti nell'anno precedente, ivi compresi gli arretrati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 1, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/03/1988 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)