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Sez. L, Sentenza n. 3918 del 27/04/1996 (Rv. 497280 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Presupposti - Requisito reddituale - Criteri di valutazione - Arretrati - Computabilità.
Stato
decisa il 1996-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497280-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

In ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata, salva diversa previsione di legge, ogni disponibilità attuale di mezzi economici, ivi compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata. Ne consegue che, anche nel caso di assegno per il nucleo familiare, il cui essenziale presupposto è costituito da uno stato di bisogno attuale derivante dalla presenza di familiari a carico, e che, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito in legge 13 marzo 1988 n. 153), compete in misura differenziata in rapporto al reddito del nucleo familiare, occorre far riferimento al complesso dei redditi assoggettabili all'IRPEF, comunque percepiti nell'anno precedente, ivi compresi gli arretrati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 1, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/03/1988 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)