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Sez. 1 - , Sentenza n. 4400 del 21/02/2017 (Rv. 643874 - 02)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO | Assegnazione in locazione con patto di futura vendita - Domanda di riscatto - Insorgenza in capo all'assegnatario del diritto soggettivo alla stipula del contratto suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica - Condizioni - Conclusione del procedimento amministrativo con la comunicazione dell'accettazione e del prezzo di cessione da parte dell'amministrazione - Necessità.
Stato
decisa il 2017-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643874-02

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO

Ove l'amministrazione non intenda seguire, per la cessione di alloggi di edilizia economica e popolare, la via privatistica, mediante stipula di un contratto preliminare, ma sia stata tuttavia pattuita l'assegnazione in locazione con patto di riscatto, o sia comunque pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla cessione dell'alloggio e sia stata comunicata, da parte dell'ente assegnante, l'accettazione della domanda dell'assegnatario e la determinazione del prezzo, sussiste il diritto dell'assegnatario stesso di agire in giudizio, dinanzi al giudice ordinario, per ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessione in proprietà del bene o una sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 30/12/1960 num. 1676 art. 4, Legge 30/12/1960 num. 1676 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)